Art. 32.
(Applicazione della legge).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

          a) alla effettiva soppressione del CESIS;

          b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;

          c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.

      2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di

 

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un primo nucleo del Segretariato generale stesso.
      3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell'articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.